Una sentenza quella del TAR del Lazio su opere importanti del progetto di attraversamento di Vicenza, che dovrebbe suscitare ammirazione, per aver sanzionato il mancato rispetto di norme interne e comunitarie fondamentali, quale la valutazione di impatto ambientale (VIA), che rappresenta l’applicazione di Principi dei Trattati UE, quali quello di integrazione (art 11 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea TFUE), dell’elevato livello di tutela (art 191 TFUE e art 37 Carta dei Diritti), di quello di Precauzione introdotto dal Trattato di Maastricht e infine di quello di Prevenzione (art 192 TFUE).
La sentenza del TAR del Lazio sui lavori per l’alta velocità, coglie quindi un aspetto fondamentale del procedimento afferente l’attraversamento di Vicenza.
Un progetto del costo di 2179 milioni di euro per 6200 metri di tracciato.
Un costo abnorme, ma coerente con un insieme di opere compensative il cui costo stravolge ogni limite quantitativo , in passato fissato dal Codice Appalti.
Progetto costituito dalla posa dei binari, le opere connesse e le cosiddette opere compensative, ma alcune di queste sono essenziali per la riduzione dei vari rischi (idraulico, sismico, alluvionale).
Quando parliamo di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici è, a opere come quella sanzionata dal TAR e colpevolmente non sottoposta a richiesta di valutazione dei concessionari dell’opera.
I cambiamenti climatici rappresentano e rappresenteranno in futuro una delle sfide più rilevanti da affrontare, a livello globale e anche nel territorio italiano.
L’Italia si trova nel cosiddetto “hot spot mediterraneo”, un’area identificata come particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. Il territorio nazionale è, inoltre, notoriamente soggetto ai rischi naturali (fenomeni di dissesto, alluvioni, erosione delle coste, carenza idrica) e già oggi è evidente come l’aumento delle temperature e l’intensificarsi di eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici (siccità, ondate di caldo, venti, piogge intense, ecc.) amplifichino tali rischi i cui impatti economici, sociali e ambientali sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni.
È quindi evidente l’importanza dell’attuazione di azioni di adattamento nel territorio per far fronte ai rischi provocati dai cambiamenti climatici. In occasione della COP-21 del 2015 è stato presentato l’Accordo di Parigi, entrato in vigore l’anno successivo che, all’art. 7, fissa l’obiettivo globale dell’adattamento. Gli obiettivi delineati nella Strategia europea sono rafforzati dalla cd. Legge europea sul clima (Reg. (UE) 2021/1119 del 30 giugno 2021) che, integrando nell’ordinamento dell’UE l’Accordo di Parigi e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, prevede che gli Stati membri adottino e attuino strategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della Strategia dell’UE di adattamento (art. 5, par. 9 del Reg. (UE) 2021/1119).
IL Ministero dell’Ambiente è dotato di un Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
IL TAR del Lazio nella sentenza di parziale accoglimento del ricorso di Italia Nostra, si riferisce al bacino di laminazione conosciuto anche come bacino di espansione o casse di espansione del torrente Onte. Sono manufatti realizzati a monte dei centri abitati, per evitare le esondazioni nelle aree più critiche.
Nel caso specifico la protezione è rispetto alle esondazioni del fiume Retrone.
Un bacino di laminazione di 660 milioni di litri di acqua modificato come quantità rispetto al progetto preliminare già oggetto di valutazione di impatto ambientale.
I giudici hanno correttamente applicato la norma essendo la modifica sostanziale che richiede quindi una nuova VIA.
Sarebbe sufficiente leggere e comprendere l’art. 4 del Codice Ambiente, in relazione alle finalità della VIA, al comma 4 prevede: “La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile (…) Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali (.)”; “ In tale ambito b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita (.). A questo scopo essa individua, descrive e valuta in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti, di un progetto (.).
Immediata la reazione degli imbrattacarte funzionalisti dipendenti dell’associazione degli industriali. Preoccupante invece il silenzio di chi ai sensi del Testo Unico sulle Autonomie Locali art 3 “ IL Comune rappresenta la propria comunità , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” .
Subdolamente si accusa il TAR e l’Associazione Italia nostra di generare, in tal modo ritardi.
Invece sono da apprezzare perché nel tempo dei cambiamenti climatici e della vulnerabilità di un territorio come quello di Vicenza si valutano i presidi di difesa ,
Dieci anni fa un autorevolissimo Prof. Luigi D’Alpois docente emerito di idraulica all’università di Padova sosteneva che in Veneto i problemi di difesa idraulica sono aggravati da errori di pianificazione territoriale, spesso attuata nella più assoluta ignoranza della rete idrica. Se poi imbrattacarte, espressione di interessi di settore criticano una sentenza che richiede la valutazione di impatto ambientale allora questo paese è giusto che vada in malora.