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“Siamo fermamente contrari alla sottoscrizione di un accordo capestro per il tempo di vestizione degli operatori con mansioni di ausiliario e operatore socio-sanitario nell’ambito del SET 118”

A dichiararlo è Errica TELMO, Segretario Territoriale UGL Salute di Taranto.

“Durante i numerosissimi incontri tenutisi con la società Sanità Service relativamente il riconoscimento del cd. “tempo tuta”, la scrivente ha sempre manifestato la propria contrarietà a sottoscrivere un accordo che ledesse i lavoratori.”

“La proposta ricevuta da parte dell’azienda, disposta ad offrire ai lavoratori la somma irrisoria di € 46,00 all’anno a fronte del reale maturato di € 500,00 rimane per noi IRRICEVIBILE”.

“La Corte di Cassazione, con le sentenze nr. 7738/2018 e nr. 9417/2018 ha stabilito il principio in base al quale il “tempo tuta”, ossia il tempo necessario a indossare e dismettere gli abiti previsti per prestare il servizio. deve essere retribuito dal datore di lavoro”.

“Inoltre,” continua la Telmo, “l’Ordinanza della Corte di Cassazione 8627/2020 stabilisce che l’orientamento giurisprudenziale di legittimità «è saldamente ancorato al riconoscimento dell’attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell’orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…).”

“Ciò nonostante, Sanita Service propone un accordo, condiviso da altre OO.SS. probabilmente più attenti alle casse della società che alla tasca dei lavoratori, che UGL Salute impugnerà in tutte le sedi opportune in quanto custodi di lotte e sacrifici che ancora oggi si fanno a livello Nazionale e, soprattutto, non addivenendo ad accordi lesivi per i lavoratori ma combattendo per un lavoro equamente retribuito, con più diritti e all’altezza di altre realtà territoriali.”

“Il ricatto psicologico di una Società che non ha la forza finanziaria non può giustificare il mancato riconoscimento di diritti acquisiti, sia contrattualmente, sia legalmente”, conclude la sindacalista.

 

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