Una relazione del 23 giugno 2025 dell’ufficio massimario della Corte di Cassazione, critica le norme del nuovo decreto sicurezza in merito allo scandalo delle occupazione abusive di case. Il commento del presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, postato su X, è eloquente in merito “La relazione sul Decreto Sicurezza dell’ufficio del massimario della Corte di cassazione rileva che la procedura accelerata di sgombero degli immobili abusivamente occupati prevista dall’articolo 10 “potrebbe aprire lo spazio a situazioni di grande disagio sociale, considerato che difficilmente l’occupante obbligato al rilascio potrebbe trovare un nuovo alloggio in poco tempo”. E’ sconcertante. Si tratta di una procedura prevista esclusivamente in caso di occupazione dell’ “unica abitazione effettiva del denunciante”. Dunque, invece di preoccuparsi del proprietario che ha subito il furto della sua unica casa, ci si commuove per quelli che gliel’hanno rubata?”. In altre parole la Corte sembra giustificare, in barba a tutti i principi dello Stato di diritto, chi lede il diritto alla proprietà privata, commettendo un reato.
Il decreto sicurezza, recentemente convertito in legge, introduce nuove disposizioni in materia di occupazione abusiva di immobili, con particolare attenzione alla tutela del domicilio e alla repressione di comportamenti violenti o fraudolenti. Si tratta di una norma attesa da decenni, che vorrebbe mettere un freno al fenomeno di chi occupa abusivamente le case altrui, spesso di persone fragili, come anziani, malati o persone comunque in difficili situazioni economiche. La Corte Costituzionale, pur riconoscendo la necessità di contrastare le occupazioni abusive, ha sollevato rilievi sull’applicazione di tali norme, sottolineando l’importanza di valutare caso per caso l’effettiva lesività del reato e la possibilità di invocare lo stato di necessità in presenza di gravi bisogni abitativi.
La nuova figura penale, denominata «occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui», prevede pene detentive comprese tra due e sette anni. La stessa pena è prevista anche nei casi in cui l’invasione dell’immobile avvenga a danno di persone particolarmente vulnerabili, per età avanzata o per motivi di salute, o se si tratta di edifici di proprietà pubblica o destinati a uso collettivo. Si tratta d un fenomeno costantemente in crescita che provoca disagi spesso a chi è piu fragile, come anziani, malati o persone che vivono in condizioni di estremo disagio. Secondo alcune stime sarebbero oltre 50.000 le case occupate abusivamente in Italia.
Parallelamente, con le novità normative, il proprietario è pienamente tutelato in virtù di un iter accelerato per la reintegrazione nel possesso dell’immobile occupato, anche con sgombero immediato in ipotesi di abitazione principale. Il riferimento è all’inserimento, nel codice di procedura penale, dell’art. 321 bis da parte dello stesso art. 10 del Decreto Sicurezza, recante un nuovo iter d’urgenza mirato ad agevolare le forze di polizia e a liberare con maggior celerità gli immobili, restituendoli agli aventi diritto. Occorre anche ricordare che che il nuovo art. 634 c.p. prevede una causa di non punibilità in favore dell’occupante abusivo che si attivi e collabori all’accertamento dei fatti e obbedisca al comando di rilascio dell’immobile. Infine, se – in linea generale – il reato è punibile a querela della persona offesa, è però vero anche che – a seguito di una modifica in sede referente, ossia durante l’esame in commissione parlamentare – è stato stabilito che nelle circostanze nelle quali l’occupazione arbitraria sia avvenuta ai danni di una persona incapace, per età o per infermità, il reato è perseguibile d’ufficio.
Insomma una norma di grande buon senso, che ora i giudici della corte con una decisione destinata a creare molte polemiche, vorrebbero rimettere in discussione.