Il CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism (Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere) è una misura introdotta dall’Unione Europea per affrontare uno dei principali limiti delle politiche climatiche: il carbon leakage.

Negli ultimi anni, le imprese europee hanno dovuto sostenere costi crescenti legati al sistema ETS (Emission Trading System), che prevede l’obbligo di corrispondere un importo per ogni tonnellata di CO₂ emessa. Ogni anno, alle imprese soggette all’ETS, viene assegnato un certo numero di quote di emissione gratuite, destinate progressivamente a ridursi nel tempo al fine di incentivare la diminuzione delle emissioni. Parallelamente, le aziende sono tenute a monitorare con precisione le proprie emissioni effettive di CO₂, che devono essere verificate e certificate secondo procedure ufficiali.

Successivamente viene effettuato un confronto tra le quote di emissione disponibili e la quantità effettivamente emessa: qualora le emissioni superino le quote possedute, l’impresa è obbligata ad acquistare sul mercato le quote mancanti, per coprire la differenza. Il prezzo delle quote ETS non è fissato dallo Stato, ma determinato dal mercato in base al rapporto tra domanda e offerta. Negli ultimi anni tale prezzo ha mostrato una forte variabilità, oscillando tra i 60 e  i100 euro per tonnellata di CO₂, rendendo l’impatto economico delle emissioni sempre più rilevante per le imprese.

Il mercato delle quote di CO2 – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica –  Emission Trading – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Tale contesto ha reso alcuni prodotti europei più costosi rispetto a quelli importati dai Paesi extra-UE, nei quali spesso non esistono sistemi di carbon pricing analoghi. Il CBAM, il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere, nasce infatti per riequilibrare tale asimmetria, equiparando il costo associato alle importazioni a quello sostenuto per le produzioni in Europa, al fine di evitare il carbon leakage, la rilocalizzazione delle attività industriali al di fuori dell’Unione, verso Paesi con norme ambientali meno stringenti, con il risultato di una riduzione delle emissioni territoriali dell’UE e dello spostamento al di fuori dei confini europei, senza benefici climatici complessivi.

Il regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025 definisce le modalità operative per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nei beni importati, in attuazione del Regolamento (UE) 2023/956 che ha istituito il CBAM. L’obiettivo è garantire uniformità, accuratezza e verificabilità, riducendo il rischio di elusione del CBAM e assicurando la coerenza metodologica con l’EU ETS.

Il meccanismo CBAM prevede che i beni importati in UE incorporino un costo del carbonio analogo a quello pagato dalle imprese europee. Pertanto è spesso definito “dazio climatico”: non si tratta di una tassa doganale tradizionale, bensì di un onere applicato alle importazioni extra-UE, in funzione dell’impatto ambientale del bene, misurato in termini di emissioni di CO₂ generate durante il processo produttivo.

Dal punto di vista operativo, il CBAM impone agli importatori europei l’obbligo di dichiarare le emissioni di CO₂ incorporate nei beni importati e di acquistare specifici certificati CBAM, il cui prezzo è direttamente collegato al valore delle quote ETS. Qualora nel Paese di origine del prodotto sia già stato applicato un prezzo sul carbonio (ad esempio tramite una carbon tax o un sistema di scambio delle emissioni), tale costo viene detratto, evitando una doppia imposizione. Il principio alla base del sistema è chiaro: stesso mercato, stesso prezzo del carbonio.

È importante sottolineare che, per legge, il soggetto obbligato al pagamento del CBAM è l’importatore UE. Questa scelta consente all’Unione Europea di operare all’interno della propria giurisdizione, facilitando i controlli fiscali e doganali ed evitando potenziali conflitti con Paesi terzi e con le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Tuttavia, l’onere economico finale può gravare in modo differente, incidendo sui margini dell’importatore, o traslandolo sui rapporti contrattuali con il produttore extra-UE o, in ultima istanza, sui prezzi finali per i consumatori.

Il CBAM è stato introdotto in modo graduale. Durante la fase transitoria (2023–2025), gli importatori erano tenuti esclusivamente alla rendicontazione delle emissioni incorporate, senza obblighi di pagamento. La piena operatività è iniziata dal 1° gennaio 2026, con l’obbligo di acquistare e consegnare i certificati CBAM. Questa gradualità è coerente con la progressiva eliminazione delle quote gratuite nell’ambito del sistema ETS, a sostegno della decarbonizzazione dell’industria europea.

Il meccanismo si applica ai settori a più alta intensità di carbonio, quali acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità e idrogeno, con la possibilità di estensioni future ad altri beni e prodotti più complessi. È stata inoltre introdotta una soglia minima unica basata sulla massa dei prodotti: le importazioni fino a 50 tonnellate annue, per importatore, non sono soggette alle norme CBAM, in sostituzione della precedente soglia basata sul valore trascurabile delle merci.

Pertanto, gli importatori dell’UE o i loro rappresentanti doganali indiretti, che superino tale soglia, devono richiedere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”. Essi acquistano i certificati presso le autorità nazionali del Paese UE di “stabilimento”. Il prezzo dei certificati è calcolato sulla base del prezzo d’asta delle quote ETS, espresso in euro per tonnellata di CO₂, come media trimestrale nel 2026, come media settimanale a partire dal 2027. Gli importatori sono tenuti a dichiarare annualmente le emissioni incorporate e a restituire il numero corrispondente di certificati, con possibilità di detrazione del prezzo del carbonio già pagato nel Paese di origine qualora sia dimostrabile.

Le emissioni sono calcolate a livello di impianto, secondo confini di sistema allineati all’ETS, e attribuite ai beni sulla base dei processi produttivi e delle unità funzionali, generalmente espresse in tonnellate di prodotto per codice NC*. Sono previste unità specifiche per alcuni settori, come il cemento (clinker), i fertilizzanti (contenuto di azoto) e l’elettricità (kWh).

Il regolamento distingue tra valori reali e valori standard, prevedendo l’uso dei primi in presenza di adeguati sistemi di monitoraggio e verifica, mentre i secondi si applicano in assenza di dati certificati.

Dal punto di vista economico e politico, il CBAM rappresenta un passaggio cruciale: l’Unione Europea afferma che la competitività non può più basarsi su standard ambientali più bassi e che la lotta al cambiamento climatico entra pienamente nelle dinamiche del commercio internazionale.

Non si tratta soltanto di una misura tecnica, ma di uno strumento strategico che integra politiche climatiche, industriali e commerciali, rafforzando la credibilità e l’efficacia della transizione ecologica europea anche su scala globale. L’importante è che non si riversi sui consumatori finali, ma riesca ad esercitare una pressione indiretta sui produttori extra-UE, incentivandoli a investire in tecnologie meno emissive e in sistemi di misurazione e certificazione delle emissioni.

*La nomenclatura combinata (NC) è il sistema di codificazione a otto cifre dell’UE per classificare le merci, comprendente i codici del sistema armonizzato (SA) con ulteriori suddivisioni dell’UE. Nomenclatura combinata | Access2Markets

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