Con la pubblicazione delle recenti istruzioni operative, l’INPS apre ufficialmente la strada al Bonus Zona Economica Speciale (ZES) Unica, una misura strategica pensata per trasformare il Mezzogiorno in un polo di crescita e nuove opportunità lavorative. L’Istituto, attraverso la Circolare numero 10 del 3 febbraio 2026, ha definito i passi necessari affinché i datori di lavoro privati possano accedere a un importante esonero contributivo per le nuove assunzioni effettuate nelle regioni del Sud Italia. L’iniziativa si rivolge in particolare a una fascia delicata del mercato del lavoro, offrendo un incentivo concreto a chi assume persone con almeno 35 anni di età e che risultano disoccupate da almeno 24 mesi. Il beneficio spetta se l’attività lavorativa viene svolta concretamente in una delle aree della Zona Economica Speciale Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, l’Umbria e le Marche come previsto dalla legge n. 171/2025) premiando chi sceglie di investire e creare valore nel tessuto produttivo meridionale. L’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’INPS conferma il proprio impegno nel rendere gli strumenti di coesione sociale sempre più accessibili e vicini alle reali esigenze di imprese e cittadini.

Il beneficio consiste nell’azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei premi INAIL. L’importo massimo riconoscibile è pari a 650 euro al mese per ciascun lavoratore e la durata dell’esonero può arrivare fino a 24 mesi.

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per assunzioni:

  • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • riferite a personale non dirigente;
  • effettuate nel periodo agevolato previsto dalla norma.

Non sono agevolabili i rapporti di apprendistato, il lavoro intermittente e quello domestico. Al contrario, l’esonero può essere applicato anche ai contratti part-time, con riduzione proporzionale del massimale, nonché alle assunzioni a tempo indeterminato per somministrazione, considerando però la sede e i requisiti dell’impresa utilizzatrice. I lavoratori assunti devono aver compiuto 35 anni e trovarsi in uno stato di disoccupazione da almeno 24 mesi al momento della prima assunzione incentivata. È inoltre possibile sfruttare la quota residua dell’esonero nel caso in cui il lavoratore venga riassunto da un nuovo datore, qualora il beneficio non sia stato interamente utilizzato.

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