Per sostenere l’occupazione previste dal Decreto Coesione (DL 60/2024), l’emendamento al Decreto Milleproroghe consente di utilizzare, anche nel 2026, le misure del Bonus donne fino al 31 dicembre 2026 e dei Bonus giovani e Bonus ZES fino al 30 aprile 2026.Gli esoneri contributivi per l’assunzione di giovani, donne e nella Zes vengono confermati anche per il 2026 ma con importanti novità. A prevederle è uno degli emendamento al testo di conversione in legge del decreto Milleproroghe, approvato ieri alla Camera.
Giovani, donne e Zes, tornano i bonus assunzione: cosa cambia nel 2026?
Dopo mesi di discussione arriva la svolta sulla proroga dei bonus assunzione scaduti a dicembre. Gli esoneri contributivi per i datori di lavoro che assumono giovani, donne e nelle regioni della Zes Unica Sud saranno in vigore anche nel 2026 ma con importanti differenze rispetto allo scorso anno.
La proroga degli incentivi all’occupazione introdotti dal decreto Coesione e scaduti a dicembre 2025 non ha trovato spazio nel testo della Legge di Bilancio 2026 e neanche nel decreto Milleproroghe ma, con la conversione in legge di quest’ultimo, l’atteso provvedimento è in dirittura d’arrivo.
A pochi giorni dall’approdo in Aula per l’approvazione, infatti, è stato approvato l’emendamento al testo (che attualmente si trova nelle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio e Tesoro della Camera) che estende il periodo agevolato per le nuove assunzioni.
Come cambia il bonus assunzione giovani e nella Zes
A cambiare da quest’anno sono gli altri due bonus scaduti a dicembre: l’esonero contributivo per i giovani under 35 e quello per le assunzioni nella Zes unica, che ricordiamo comprende i territori di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e da quest’anno anche Umbria e Marche.
Le due agevolazioni, infatti, non vengono prorogate a tutto il 2026 ma solo fino al 30 aprile. Per ora, quindi, saranno agevolate solamente le nove assunzioni effettuate nei primi quattro mesi dell’anno.
Per i giovani, fino al 2025, l’esonero per i datori di lavoro era del 100 per cento, nel limite di 500 euro mensili (650 euro per le assunzioni nei territori della Zes), per massimo 24 mesi.
Intervento speculare anche per quanto riguarda il bonus per le assunzioni nella Zes. L’incentivo fino al 2025 ha riconosciuto alle imprese un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite di 650 euro mensili, per 24 mesi per gli inserimenti a tempo indeterminato di over 35 in strutture produttive ubicate nei territori della Zes.
Sotto l’aspetto tecnico-operativo, la norma delinea un esonero parziale dalla contribuzione previdenziale, rimettendone tuttavia la quantificazione e le modalità attuative a un successivo Decreto Ministeriale di natura non regolamentare, previa concertazione tra il MLPS e MEF, sentiti INAPP, INPS e CNEL.
- Ambito soggettivo e oggettivo: il beneficio è rivolto ai datori di lavoro privati (imprenditori e non) per assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le trasformazioni di contratti a termine preesistenti e i rapporti a tempo parziale.
- Limiti di spesa e monitoraggio: il legislatore ha previsto un plafond di spesa pari a 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028. L’erogazione è subordinata al monitoraggio dell’INPS, con facoltà di rigetto delle istanze in caso di scostamento rispetto agli stanziamenti previsti.
- Durata (ma efficacia sospesa): Si evidenzia che, pur essendo la misura riferita all’anno solare 2026, la sua concreta fruibilità è condizionata all’emanazione del citato decreto interministeriale. Il beneficio contributivo avrà comunque durata di 24 mesi.
Anche in questo caso, l’agevolazione è estesa fino al 30 aprile 2026 e con aliquote ridotte. L’esonero scende al 70 per cento con la possibilità di tornare pieno se c’è incremento occupazionale netto.
Altro elemento di novità per i due bonus è l’inclusione di Marche e Umbria tra i territori agevolati, come previsto dalla legge n. 171/2025. Da quest’anno saranno agevolate (con queste nuove modalità) anche le assunzioni effettuate in queste regioni.
L’obiettivo del legislatore è infatti quello di “di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali” (art. 1, comma 153).
